Più frutta nelle bibite gassate; più informazioni sui rischi del pesce e del latte crudi
Il 5 Settembre 2012 si è riunito a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, per pronunciarsi – tra l’altro – sulle “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, e cioè il testo del “decreto salute” proposto dal ministro Balduzzi.
Per quanto riguarda nello specifico la voce “Sicurezza degli alimenti e sanità veterinaria” il testo prevede novità sulle bibite gassate a base di frutta quali aranciate e limonate, nonché su latte e pesce crudi
Bibite gassate a base di frutta
Per queste ultime, abbandonata (almeno per il momento) l’idea di introdurre una tassa che molto aveva fatto discutere nei giorni scorsi, si prevede che – fatta salva la verifica della compatibilità comunitaria della misura – sia aumentato il contenuto minimo di succo di frutta dall’attuale 12 al 20%.
Adiconsum è da tempo sensibile al problema della troppo poca frutta in bevande il cui stesso nome lascerebbe intendere un suo impiego ben più massiccio: ricordiamo qui la nostra Campagna contro le “aranciate senza arance” della primavera del 2009 – contro l’articolo 21 della legge comunitaria, poi stralciato, che di fatto avrebbe aperto le porte alla produzione di aranciate e limonate a base di aromi e coloranti ma senza traccia di frutta –, nonché lo “Sciopero dell’aranciata” promosso da Adiconsum Calabria nel gennaio dello scorso anno a sostegno dell’agrumicoltura nella piana di Gioia Tauro, per indurre le industrie a mettere “più arance nell’aranciata”.
Latte e pesce crudi
In merito al latte ed al pesce crudi, il decreto introdurrà l’obbligo di avviso ai consumatori, tramite appositi cartelli affissi nei punti vendita, dei rischi connessi con il loro consumo. Viene inoltre vietata la somministrazione di latte crudo e di crema cruda nell’ambito della ristorazione collettiva, compresa quella scolastica.
Ricordiamo tuttavia che sia per il latte crudo che per il pesce crudo sono già in vigore da tempo norme che tutelano la salute dei consumatori.
Latte vaccino crudo
Per il latte vaccino crudo – ossia il prodotto della mungitura venduto tal quale, senza aver subìto pastorizzazione né altri trattamenti termici di qualsiasi genere – l’Ordinanza del ministero della Salute del 10 dicembre 2008, attualmente prorogata fino al 31 dicembre 2012, prevede che sulle macchinette erogatrici sia presente l’indicazione, ben visibile ed a caratteri rossi, che il latte deve essere consumato previa bollitura ed entro il terzo giorno dalla data di messa a disposizione del consumatore. La stessa ordinanza dispone anche il divieto di somministrazione di latte crudo nell’ambito della ristorazione collettiva; il responsabile della macchina erogatrice, infine, non può mettere a disposizione dei consumatori bicchieri o altri contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.
Per maggiori informazioni
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Pesce crudo
Per quanto invece concerne il pesce crudo, il regolamento (CE) n. 853/2004 prescrive che i prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi – o comunque non sottoposti ad un processo di cottura con temperature e tempi tali da garantire l’uccisione dei parassiti eventualmente presenti e delle loro larve – siano preventivamente congelati e conservati per almeno 24 ore ad una temperatura non superiore a -20°C. Inoltre, con propria circolare del 17 febbraio 2011, il ministero della salute ha fornito agli operatori del settore alimentare, attraverso le loro organizzazioni, nonché alle autorità regionali e delle province autonome responsabili dei controlli, chiarimenti ed indicazioni operative in merito all’applicazione di detto regolamento in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi.