La Direttiva consumatori, recepita nel nostro Paese dal Decreto
legislativo 21 del 21 febbraio 2014 ha apportato maggiori tutele in tutti i
contratti stipulati dai consumatori, sia dentro che fuori dei locali
commerciali che a distanza, ma con alcune eccezioni che elenchiamo di seguito.
Contratti ai quali non si applica la Direttiva consumatori:
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contratti stipulati
fuori dei locali commerciali, per importi che non superano i 50 euro. Si applicano,
invece, nel caso in cui si stipulano più contratti tra lo stesso consumatore e
lo stesso venditore per un importo totale che superi tale soglia
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contratti
stipulati per i servizi sociali, ad es. alloggi popolari, assistenza
all’infanzia o alle famiglie bisognose
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contratti di
assistenza sanitaria tra professionista e paziente. Sono compresi anche quei
contratti che prevedono la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di
medicinali e dispositivi medici
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contratti di
attività di azzardo (lotterie, scommesse e giochi d’azzardo nei casinò)
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contratti di
servizi finanziari
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contratti di
viaggi, vacanza e pacchetti turistici “tutto compreso”
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contratti di
multiproprietà, di vacanze a lungo termine, di rivendita e di scambio
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contratti di
fornitura di alimenti e bevande recapitati dal professionista a domicilio o sul
posto di lavoro del consumatore
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contratti
conclusi con distributori automatici o locali commerciali automatizzati
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contratti di
servizi di trasporto passeggeri
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contratti per
la costruzione di beni immobili o per la costituzione e il trasferimento di
diritti su beni immobili
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contratti per
la costruzione di nuovi edifici, per la trasformazione di edifici esistenti e
per la locazione di edifici a scopo residenziale
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contratti
conclusi con operatori delle telecomunicazioni da telefoni pubblici a pagamento
o conclusi per l’utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, internet o
fax, stabilito dal consumatore.