Dal 22 ottobre 2026 in Italia entra in vigore il decreto che recepisce la direttiva europea sulla riparazione dei beni (decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176). L’obiettivo è semplice: rendere più conveniente riparare un elettrodomestico o un dispositivo invece di buttarlo e comprarne uno nuovo.
Due novità interessano direttamente chi compra.
La prima riguarda la garanzia legale. Se il bene ha un difetto di conformità e voi scegliete la riparazione (invece della sostituzione), il periodo di responsabilità del venditore si allunga di 12 mesi. Prima di procedere, il venditore deve informarvi di questa scelta e dell’estensione. La regola vale per i contratti conclusi dal 31 luglio 2026.
La seconda riguarda i guasti che arrivano fuori garanzia. Per una serie di prodotti (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, asciugatrici, televisori e display, aspirapolvere, smartphone, tablet, telefoni cordless, alcuni apparecchi di riscaldamento e beni con batterie per mezzi di trasporto leggeri) il produttore ha l’obbligo di riparare, a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole e in tempi ragionevoli. Non può rifiutare la riparazione solo perché in passato l’avete fatta fare da un altro tecnico, e non può mettere ostacoli tecnici o contrattuali che impediscano l’uso di pezzi di ricambio compatibili, usati o stampati in 3D, se rispettano le norme di sicurezza. I ricambi devono essere offerti a un prezzo che non scoraggi la riparazione.
I riparatori potranno inoltre consegnarvi, gratis, un modulo europeo standard con prezzo (o prezzo massimo), tempi, eventuale bene sostitutivo e durata dell’offerta: per 30 giorni quelle condizioni non possono peggiorare.
Le violazioni sono sanzionate dall’Antitrust da 5.000 a 50.000 euro (il doppio nei casi più gravi).In sintesi pratica: fuori garanzia non si ottiene la riparazione gratuita automatica su tutto, ma sui prodotti coperti dalle norme europee di ecodesign il produttore non può più dire semplicemente «non si ripara».
In garanzia, scegliere la riparazione fa guadagnare un anno in più di copertura.
Il nuovo Titolo II-bis del Codice del consumo (articoli 127-bis e seguenti) si applica alle riparazioni quando il difetto si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ex articolo 133. L’obbligo di riparazione del fabbricante (o, in cascata, del rappresentante autorizzato, dell’importatore o del distributore) scatta solo per i beni e nella misura in cui gli atti UE elencati nel nuovo allegato II-decies prevedono specifiche di riparabilità.
Il fabbricante può subappaltare la riparazione e, se questa è impossibile, offrire un bene ricondizionato. È prevista anche la sezione italiana della piattaforma europea sulla riparazione (punto di contatto: Ministero delle imprese e del made in Italy) e un Osservatorio nazionale sulla riparazione, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Le clausole che peggiorano i diritti del consumatore sono nulle; il riparatore può sempre offrire condizioni più favorevoli.
Approfondimento normativo
Testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026 (decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176), in vigore dal 22 ottobre 2026. Attua la direttiva (UE) 2024/1799.
Le modifiche agli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter del Codice del consumo si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026.