Un importante passo avanti è stato fatto nella tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 gennaio 2026, il Provvedimento n. 169 del 15 gennaio scorso recante modifiche e integrazioni ai Regolamenti IVASS nn. 40/2018 e 41/2018 in materia di diritto all’oblio oncologico, che dà concreta attuazione alla Legge n. 193 del 7 dicembre 2023. Vediamo nel dettaglio.
La legge 193/2023
La legge rappresenta un atto di grande civiltà e sensibilità etica: riconosce, infatti, il diritto di chi ha superato una malattia oncologica di non essere discriminato nell’accesso a servizi assicurativi, bancari e finanziari.
La norma vieta alle imprese di assicurazione e ai distributori di:
- richiedere informazioni sullo stato di salute relativo a pregresse patologie oncologiche, quando sia trascorso un determinato periodo dal termine del trattamento attivo, senza recidive o ricadute (10 anni; 5 per chi ha avuto la diagnosi prima dei 21 anni)
- utilizzare dati già acquisiti su tali patologie per valutare il rischio o applicare condizioni peggiorative, se nel frattempo sono maturati i requisiti per l’oblio oncologico (10 anni dal termine del trattamento attivo per gli adulti e 5 anni per chi ha avuto la diagnosi prima dei 21 anni).
Il Regolamento attuativo 169/2026
Emanato dall’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, il Regolamento modifica i Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2018, introducendo obblighi informativi e operativi chiari:
- nei Moduli Unici Precontrattuali (MUP) e nei Documenti Informativi Precontrattuali aggiuntivi (DIP aggiuntivi) deve essere inserita una sezione dedicata al diritto all’oblio oncologico. Qui si specifica che le persone guarite (nei termini previsti) non sono tenute a fornire informazioni né a subire indagini, visite mediche o accertamenti su patologie oncologiche pregresse
- imprese e distributori non possono acquisire tali informazioni sanitarie (divieto di raccolta tramite questionari, visite o altre fonti)
- non possono utilizzare dati già in possesso per determinare premi, franchigie, esclusioni o altre condizioni contrattuali
- in caso di rinnovo o nuova stipula, non applicano trattamenti differenziati rispetto alla generalità dei contraenti
- se il contraente presenta la certificazione di oblio oncologico (rilasciata secondo i decreti ministeriali del 2024), le imprese devono cancellare entro 30 giorni tutte le informazioni sanitarie pregresse relative alla patologia oncologica
- imprese e intermediari devono adeguarsi entro il 15mo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Il ruolo dell’IVASS
- Controllerà la correttezza e la trasparenza dei comportamenti delle compagnie e dei distributori.
Il ruolo del Garante della privacy
- Vigilerà sul rispetto della normativa privacy e sul divieto di trattamento illecito di dati sensibili.
Il ruolo dell’Arbitro Assicurativo
- Si occuperà delle eventuali controversie in materia di oblio oncologico.
Il ruolo di Adiconsum
- Adiconsum resta al fianco dei consumatori per monitorare l’applicazione della norma e supportare chi dovesse incontrare ostacoli, attraverso le sue sedi territoriali.