L’ Agenzia delle Entrate, a seguito dei numerosi quesiti
posti dai consumatori in merito alla nuova imposta di bollo sugli estratti di
conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni
relative ai prodotti finanziari in vigore dal 1° gennaio 2013, ha emanato la
Circolare 15/E, in cui fuga ogni dubbio sull’applicazione dell’imposta regolata
dal DPR 642/72.
PROMEMORIA:
dal 1°
gennaio 2013, l’imposta di bollo è di 34,20 euro e viene applicata su:
·
estratti di conto corrente
·
rendiconti dei libretti di risparmio
·
comunicazioni relative ai prodotti finanziari.
Differenza tra
conto corrente e conto deposito o depositi in conto corrente
Il rapporto di conto corrente prevede lo
svolgimento di un servizio di cassa, con operazioni di incasso e di pagamento,
da parte della banca e con disponibilità delle somme in qualsiasi momento da
parte del correntista.
Sul conto corrente grava l’imposta di bollo di
34,20 euro in misura fissa
I conti deposito invece, poiché possono
costituire o meno la provvista di un conto corrente, possono essere soggetti
all’imposta di bollo in misura fissa o in misura proporzionale.
Ai contratti diversi dal conto corrente e cioè certificati di deposito, depositi
alimentati attraverso un conto corrente di appoggio si applica l’imposta di
bollo nella misura proporzionale dell’1,5 per mille.
Se il deposito costituisce la provvista di un
conto corrente, si applica l’imposta di bollo in misura fissa (34,20 euro); se
invece il deposito in conto corrente è privo della funzione di provvista al
conto, sulle giacenze che risultano vincolate si applica in via autonoma l’imposta
in misura proporzionale all’1,5 per mille, e sul restante rapporto di conto
corrente quella in misura fissa.
Conti di
pagamento
Sono i conti detenuti presso istituti di
pagamento o gli IMEL (istituti che emettono moneta elettronica, le c.d. carte
di pagamento). Essi non sono soggetti all’applicazione dell’imposta di bollo del
DPR 642/72, perché non si tratta di conti correnti, né gli istituti che li
mettono sono banche o poste, ai quali invece si rivolge espressamente il
decreto.
Polizze
assicurative e contratti vitalizi
Alle polizze soggette all’imposta sulle
assicurazioni non si applica l’imposta di bollo. In particolare sono esenti
tutte le polizze di assicurazione e i contratti di capitalizzazione stipulati o
rinnovati entro i 31 dicembre 2000 e che scontano l’imposta sui premi del 2,5%.
Invece le polizze vita e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati
dopo il 1° gennaio 2011, esentati per legge dall’imposta sulle assicurazioni,
sono soggetti all’imposta di bollo.
Esenti
dall’imposta:
·
Conti di base, destinati
a fasce sociali svantaggiate;
·
conti di pagamento;
·
rapporti di conto corrente/libretti di
risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con
Poste Italiane spa o emessi da Cassa depositi e prestiti, con valore medio di
giacenza non superiore ai: 5.000 euro.
Attenzione! Nel caso in cui
la somma di più prodotti superi la soglia di esenzione, anche se ciascun
prodotto ha un valore inferiore ai 5.000 euro, sarà applicato il bollo.
Adiconsum consiglia di verificare attentamente la propria situazione,
consultando gli estratti conto, anche al
fine di una gestione finanziaria più adeguata. In caso di dubbi contattare le sedi territoriali Adiconsum.