Il Caso: automobilista espone sul lunotto della propria autovettura la fotocopia
di un permesso per invalidi, relativo alla propria madre, per l’accesso alla
zona cittadina di traffico limitato. Accusato del reato di contraffazione,
viene assolto dalla Corte di Cassazione: “l’alterazione della copia fotostatica di
un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza
farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale; ciò
in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza
dell’originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può
acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale,
se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi”.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, 7 maggio 2015, n. 19040
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