Una recente sentenza della Corte
Costituzionale ha fatto luce sul pagamento del bollo auto in caso del fermo
dell’auto e ha fatto chiarezza sui due tipi di fermo. La Consulta ha distinto
due casi: il fermo amministrativo e il fermo fiscale.
Fermo amministrativo
È il fermo disposto dalla Polizia
stradale/municipale per violazione del Codice della Strada. Tale misura
comporta:
stradale/municipale per violazione del Codice della Strada. Tale misura
comporta:
· la
cessazione della circolazione del veicolo. Ciò comporta il trasferimento del
veicolo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio e l’applicazione di un
apposito sigillo
cessazione della circolazione del veicolo. Ciò comporta il trasferimento del
veicolo in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio e l’applicazione di un
apposito sigillo
· il
ritiro della carta di circolazione, che viene custodita presso l’organo di
polizia che ha effettuato il fermo
ritiro della carta di circolazione, che viene custodita presso l’organo di
polizia che ha effettuato il fermo
· la
confisca del veicolo, nel caso il proprietario del veicolo violi il divieto di
circolazione, oltre al pagamento di sanzioni penali e amministrative.
confisca del veicolo, nel caso il proprietario del veicolo violi il divieto di
circolazione, oltre al pagamento di sanzioni penali e amministrative.
·
Fermo fiscale
È il procedimento
cautelare, conosciuto erroneamente come fermo “amministrativo” posto in essere dal concessionario della riscossione (Equitalia o altri)
a seguito del mancato pagamento di tributi dovuti dal consumatore nei confronti
di pubbliche amministrazioni quali regioni province comuni, Inps e quant’altro.
Il fermo funziona in questo caso come garanzia del credito vantato dagli enti
pubblici nei confronti del contribuente.
cautelare, conosciuto erroneamente come fermo “amministrativo” posto in essere dal concessionario della riscossione (Equitalia o altri)
a seguito del mancato pagamento di tributi dovuti dal consumatore nei confronti
di pubbliche amministrazioni quali regioni province comuni, Inps e quant’altro.
Il fermo funziona in questo caso come garanzia del credito vantato dagli enti
pubblici nei confronti del contribuente.
Rispetto al fermo amministrativo vero e proprio di cui sopra, con il
fermo fiscale il contribuente:
fermo fiscale il contribuente:
·
mantiene la disponibilità del
veicolo, che può trasferire anche a terzi con atto di alienazione
mantiene la disponibilità del
veicolo, che può trasferire anche a terzi con atto di alienazione
·
in caso di non rispetto del
divieto di circolazione, è soggetto ad una sanzione pecuniaria, ma non al
sequestro del veicolo.
in caso di non rispetto del
divieto di circolazione, è soggetto ad una sanzione pecuniaria, ma non al
sequestro del veicolo.
Fermo amministrativo/fiscale e
pagamento del bollo auto
pagamento del bollo auto
Il fermo fiscale del veicolo non esime il consumatore dal pagamento del
bollo auto. Il provvedimento disposto dall’agente della riscossione, infatti,
non comporta la sottrazione del veicolo, che rimane quindi in possesso del suo
proprietario. Da qui, l’obbligo del pagamento del bollo auto, che ricordiamo è
una tassa legata al possesso del veicolo.
bollo auto. Il provvedimento disposto dall’agente della riscossione, infatti,
non comporta la sottrazione del veicolo, che rimane quindi in possesso del suo
proprietario. Da qui, l’obbligo del pagamento del bollo auto, che ricordiamo è
una tassa legata al possesso del veicolo.
Leggi il Testo
integrale della sentenza
integrale della sentenza