Commette truffa, ma non aggravata, chi promette falsi posti di lavoro a
disoccupati al solo scopo di conseguire guadagni illeciti.
Una recente sentenza
della Cassazione chiarisce perché l’aggravante che si applica a chi nel
compiere un reato approfitta delle condizioni personali di debolezza della
vittima non scatta in questo caso.
Ad avviso dei magistrati non può essere individuata una condizione di
psicologica debolezza del disoccupato, o almeno, non tale da non permettergli
di difendersi come tutte le altre persone.