La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con la sentenza n. 70/65/12, ha stabilito che se l’Agenzia delle Entrate, in fase di predisposizione dell’atto di accertamento, non ascolta il contribuente, la contestazione fiscale è nulla, a prescindere dal contenuto della stessa.
Prima di emettere e notificare l’atto di accertamento, infatti, l’Agenzia delle Entrate è tenuta per legge ad esaminare le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, il quale, ai sensi della legge n. 212/2000, può comunicare, entro 60 giorni (dal rilascio della copia del pvc – processo verbale di constatazione –), osservazioni e richieste che sono valutate dagli ufficiali impositori.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, non può ignorare le osservazioni che vengano presentate nei termini di legge dal soggetto che riceve la verifica – il pvc –, dal momento che ciò costituirebbe non solo un “fondamentale vizio procedimentale da parte dell’Agenzia”, in contrasto con lo Statuto del contribuente, tale da condurre alla nullità dell’atto, ma anche una “menomazione del diritto di difesa” del contribuente stesso.