Ci sono interessi e interessi, suddivisi in 3tipologie: interessi legali, interessi convenzionali e interessi di mora. Gli interessi non sono altro che le somme di denaro che chi ha chiesto un prestito o chi, per ordine del giudice, a seguito di una causa, deve corrispondere al creditore. Due le tipologie fissate dal legislatore e cioè gli interessi legali e quelli moratori.
Interessi legali
Dal 1942, anno in cui vennero istituiti, gli importi degli interessi legali sono variati molte volte. Tanto per fare qualche esempio: dal 1990 al 1996 raddoppiarono rispetto agli anni precedenti; dal 2014 diminuirono fino a toccare il minimo storico dello 0,10% nell’anno 2017. Il 2018 ha visto di nuovo un innalzamento fino allo 0,3% e nel 2019, come stabilito da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ce ne sarà un altro, arrivando a toccare lo 0,8%.
Gli interessi legali sono fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vengono calcolati tenendo conto dei titoli di Stato di breve durata (non superiore a 12 mesi) e l’andamento dell’inflazione.
In caso di domanda giudiziale, gli interessi legali sono pari a quelli moratori.
Interessi di mora
Gli interessi di mora sono dovuti dal debitore per ritardati pagamenti. Si calcolano tenendo conto del tasso BCE (Banca Centrale Europea) e di una maggiorazione e vengono riconteggiati ogni semestre. Hanno quindi validità semestrale: dal 1° gennaio al 30 giugno e poi dal 1° luglio al 31 dicembre. Il tasso BCE è pari allo 0% dal luglio 2016, mentre la maggiorazione è dell’8% dal 2013. L’interesse di mora è quindi dell’8% ed è valido per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Per i ritardati pagamenti del fisco (cartelle esattoriali, ecc.), invece, l’interesse fino al 31 dicembre sarà del 3,1%.
Interessi convenzionali
Il tasso di interesse viene fissato mediante contratto tra le parti. Se il tasso stabilito supera quello legale, esso va riportato per iscritto. Se non vengono determinati si applica il tasso in vigore per quelli legali. Nel momento in cui si adiscono le vie legali, però, in assenza di un tasso stabilito contrattualmente tra le parti, si devono applicare gli interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.