Ai fini
del giudizio di responsabilità professionale del difensore rileva il parametro della diligenza del
professionista di media attenzione e preparazione, di cui all’art.
1176, comma 2, c.c., rientrando nell’ordinaria diligenza dell’avvocato anche il compimento degli atti interruttivi della prescrizione che, di
regola, non richiedono speciale capacità tecnica. La responsabilità dell’avvocato
non può inoltre
venir meno per il fatto che il cliente sia dotato, per scienza personale o per
ragioni di lavoro, di un bagaglio di conoscenze giuridiche, posto che, con il
conferimento dell’incarico
professionale, l’avvocato è
investito della piena responsabilità della gestione della vicenda processuale.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 10527/15; depositata il 22
maggio)
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