La squadra di calcio del Napoli ha fatto sapere che, in caso di rinvio della partita, su richiesta del tifoso, provvederà a rimborsare il biglietto.
La decisione si è resa necessaria a seguito dell’apertura, da parte dell’Antitrust, di un’istruttoria nei confronti del Napoli (e non solo) per il rinvenimento di clausole vessatorie nel Regolamento dello stadio San Paolo e nelle condizioni di abbonamento 2019-2020, in violazione degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.
I vertici societari della squadra partenopea hanno accolto l’invito dell’Antitrust a modificare tali clausole:
- eliminando dal “Regolamento d’uso dello Stadio San Paolo” la clausola che escludeva la responsabilità della società in caso di rinvio del match, riconoscendo ai tifosi il diritto di scegliere se chiedere il rimborso del biglietto oppure seguire l’evento in un’altra data.
- modificando le “Condizioni di abbonamento 2019-2020”, riconoscendo ai tifosi il diritto di usufruire dell’abbonamento già acquistato per seguire una gara come originariamente programmata oppure di ottenere il rimborso della quota parte del costo dell’abbonamento relativa al singolo evento
- modificando le “Condizioni di abbonamento 2019-2020”, riconoscendo, in caso di controversie con l’abbonato che il Foro competente sia quello di residenza o di domicilio del titolare dell’abbonamento, come stabilito dalla legge in tutti i contratti con i consumatori.
Sotto la lente dell’Antitrust rimangono ben altri 11 procedimenti istruttori nei confronti delle seguenti società sportive:
- Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
- Cagliari Calcio S.p.A.
- Genoa Cricket and Football Club S.p.A.
- C. Internazionale Milano S.p.A.
- S. Lazio S.p.A.,
- C. Milan S.p.A.,
- Juventus Football Club S.p.A.
- S. Roma S.p.A.,
- Udinese Calcio S.p.A.
- Brescia Calcio S.p.A.
- Unione Sportiva Lecce S.p.A.
Attendiamo, laddove l’Autorità rinvenga delle clausole vessatorie, che le società coinvolte procedano alle modifiche necessarie a tutela degli abbonati.