In tema
di reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina,
il concetto di rovina di edificio non comprende solo il crollo improvviso o lo
sfascio dell’edificio o della costruzione nella loro totalità, ma
anche il distacco di una parte non trascurabile di essi.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 43697; depositata il 29
ottobre )
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