ADICONSUM aderisce e supporta la Campagna informativa istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con le Associazioni Consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), per far conoscere ai consumatori a cosa serve il nuovo Registro delle opposizioni (RPO).
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2022 n. 26, è entrato in vigore il Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del Registro pubblico dei contraenti che ha dato attuazione alle previsioni di cui articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 che prevede la possibilità di opposizione all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Pertanto, a decorrere dal 27 luglio 2022, il servizio è esteso a tutti i numeri nazionali, compresi i cellulari ed è possibile iscriversi gratuitamente al servizio stesso, indicando tutti i numeri per cui non si intende ricevere proposte di telemarketing via telefono. L’iscrizione al servizio annulla i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza, tranne quelli con i gestori delle utenze con cui si hanno in essere contratti continuativi (come per esempio quelli del settore telefonico ed energetico) e quelli espressamente autorizzati dopo l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni.
La mancata iscrizione vale, invece, come silenzio-assenso al contatto. L’opposizione può riferirsi anche alla pubblicità cartacea, nel caso in cui l’indirizzo sia presente negli elenchi telefonici pubblici. L’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni (di seguito in breve RPO) impedisce, da parte degli operatori, il trattamento dei dati personali degli utenti per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato tramite il telefono o la posta cartacea.
Con il nuovo RPO tutti i cittadini intestatari di un contratto telefonico (in breve “contraenti telefonici”) acquisiscono i seguenti diritti:
1) Opposizione al telemarketing (all’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale, compimento di ricerche di mercato) svolto tramite telefono e posta tradizionale.
2) Annullamento dei consensi al telemarketing rilasciati in precedenza per il trattamento delle numerazioni tramite telefono (con o senza l’intervento di un operatore umano), ad esclusione di quelli nell’ambito di contratti attivi con carattere di continuità (per esempio con i gestori di utenze del settore telefonico o energetico)
3) Divieto di comunicazione a terzi, trasferimento e diffusione di dati personali degli iscritti al Registro pubblico delle opposizioni, da parte del titolare del trattamento per lo svolgimento di telemarketing non riferibile alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare stesso.
La violazione del diritto di opposizione dei contraenti telefonici – ovvero la mancata osservanza del Registro pubblico delle Opposizioni da parte degli operatori di telemarketing – è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che prevede l’applicazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
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