In caso di sinistro stradale, la velocità superiore al limite consentito tenuta dal conducente del veicolo non vale ad escludere la responsabilità dell’ente
pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada se quest’ultima è in
cattivo stato.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15859/15; depositata
il 28 luglio)
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