Il depliant informativo che viene sottoposto al paziente che si appresta ad affrontare un intervento chirurgico deve essere personale, specifico, esplicito, reale ed effettivo, perché possa ritenersi “consenso informato”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2177/2016 nel ricorso di una cittadina siciliana che a seguito di un intervento di cheratomia radiale all’occhio destro e del ritocco di intervento analogo già subito all’occhio sinistro, effettuato presso altra struttura, conveniva il medico oculista perché, a seguito di quell’intervento riscontrava un peggioramento della vista, di cui non era stata adeguatamente messa al corrente dal chirurgo, che se invece avesse conosciuto, non avrebbe effettuato. La Corte nel condannare l’oculista al risarcimento dei danni precisa che il medico non può ritenere che il depliant informativo da lui redatto sia esaustivo sulla base del livello culturale del paziente o perché il paziente sia già edotto a seguito di altro intervento dello stesso tipo da lui subito.