La
consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente necessita di soccorso può assumere la forma del dolo eventuale, che si configura solitamente in
relazione all’elemento
volitivo, ma può
riguardare anche l’elemento
intellettivo, qualora l’agente,
consapevolmente, rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi
in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per
ciò stesso l’esistenza.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 43624/15; depositata il 29
ottobre)
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