L’amministratore del condominio è legittimato a
promuovere l’azione ex art. 1669 c.c. (rovina e difetti di cose immobili), a
tutela indifferenziata dell’edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel
quale i pregiudizi derivino da vizi afferenti le parti comuni dell’immobile,
anche se di riflesso questi interessano le parti costituenti proprietà
esclusiva di singoli condomini.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8512/15; depositata il 27
aprile)
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