Reclamo e mediazione tributaria: nuova procedura dal 2 aprile
A partire dal 1° aprile è operativa la nuova procedura di reclamo all’Agenzia delle Entrate, per rimborsi, sanzioni ed accertamenti fino a 20mila euro.
Sono, quindi, reclamabili tutti gli atti, emessi dall’Agenzia delle Entrate, notificati a partire dal 2 aprile 2012 ( perché il 1 aprile cadeva di domenica): non sono ammessi gli atti inviati da Equitalia, dai Comuni e da altri enti. Il Reclamo va presentato entro 60 giorni dalla data di notifica: alla Direzione regionale o provinciale dell’agenzia delle entrate che ha emesso l’atto. Il Reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. L’Agenzia delle Entrate se non è d’accordo può a sua volta formulare la sua proposta di mediazione. A seguito di mediazione conclusa positivamente le parti sot
toscriveranno un accordo in base al quale risulteranno rideterminate le pretese e le sanzioni verranno ridotte al 40%. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del Reclamo e senza che si sia conclusa la mediazione, il Reclamo si intende respinto e produce gli effetti della presentazione del Ricorso tributario ed il contribuente avrà 30 GIORNI di tempo per costituirsi in giudizio.
toscriveranno un accordo in base al quale risulteranno rideterminate le pretese e le sanzioni verranno ridotte al 40%. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del Reclamo e senza che si sia conclusa la mediazione, il Reclamo si intende respinto e produce gli effetti della presentazione del Ricorso tributario ed il contribuente avrà 30 GIORNI di tempo per costituirsi in giudizio.
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