Equitalia, con una direttiva interna, inviata dalla capogruppo agli agenti della riscossione, che va verso le indicazioni avanzate da Adiconsum, ha previsto l’annullamento delle ipoteche iscritte per debiti tributari e previdenziali per importi inferiori a 8.000 euro.
L’annullamento avverrà d’ufficio, cioè anche nel caso in cui non ci sia una richiesta espressa da parte del contribuente interessato.
In attesa che la procedura diventi automatica, scarica l’Istanza di cancellazione dell’ipoteca.
Per quanto riguarda le ipoteche iscritte prima del 2 dicembre 2005, saranno annullate quelle per importi inferiori a 1.549,37 euro; rispetto alle ipoteche iscritte dopo tale data, invece, saranno cancellate quelle di importo inferiore agli 8.000 euro.
In ogni caso, nonostante la cancellazione dell’ipoteca, l’azione esecutiva proseguirà con altri strumenti come, ad esempio, il fermo amministrativo o il pignoramento.
Con l’estinzione automatica dell’ipoteca saranno eliminati anche i relativi oneri di iscrizione e cancellazione.
Si ricorda che, in base al decreto sulle semplificazioni fiscali del 2012, Equitalia non può più iscrivere ipoteche per debiti inferiori a 8.000 euro, che sono state dichiarate illegittime anche dalla Corte di Cassazione.
L’ipoteca immobiliare disposta da Equitalia, pertanto, può attualmente essere iscritta solo per debiti fiscali di importo superiore a 20.000 euro.