Secondo il decreto legge 135/2009, a partire dal 26
giugno 2012, i minori non possono più essere iscritti sul passaporto dei
genitori per viaggiare, ma devono avere il proprio documento di viaggio
individuale (lasciapassare, carta d’identità valida per l’espatrio,
passaporto).
In particolare, il nuovo passaporto è fornito di un
microchip, e solo al compimento dei 12 anni di età vengono acquisite anche le
impronte e la firma digitalizzata.
La validità del documento è di:
·
3 anni per i
bambini fino ai 3 anni;
·
5 anni dai 3
ai 18 anni.
Si ricorda che per richiedere il passaporto per il
figlio minore è necessario il consenso di entrambi i genitori, coniugati o meno
(quindi anche conviventi, separati, divorziati o genitori naturali), i quali
dovranno firmare il proprio assenso presso l’ufficio in cui si presenta la
documentazione.
Se un genitore è impossibilitato a presentarsi per
la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale
e il suo assenso scritto
Ricordiamo che è possibile richiedere il passaporto
per minori presso:
·
la Questura;
·
l’Ufficio passaporti del
commissariato di Pubblica Sicurezza;
·
la stazione dei Carabinieri;
·
il Comune di residenza.