Lo ha stabilito il Giudice di pace di Palermo nella sentenza n. 363/2016
accogliendo il ricorso presentato da un automobilista che era stato multato
perché procedeva a 40 km/h oltre
il limite previsto. Infatti, il ricorrente si appellava all’esimente di cui
all’art. 54 del Codice penale, giustificando la sua condotta come “stato di
necessità”. Il Giudice ha precisato che affinché si possa richiamare lo stato
di necessità non solo il pericolo deve essere attuale, ossia presente nel
momento in cui il richiedente agisce, ma anche il rischio del danno alla
persona.