Con una nota emanata nei giorni scorsi il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha chiarito che lo sconto del 30% sulle multe pagate entro 5 giorni si applica anche alle sanzioni per divieto di sosta, per le quali, normalmente, viene lasciato sul parabrezza dell’auto un “preavviso”. Con il preavviso il trasgressore è avvertito del fatto che, se non paga entro il breve termine indicato, riceverà il verbale gravato delle spese di spedizione e di individuazione al Pra del proprietario del veicolo.
Il problema dell’applicabilità o meno della disciplina dello “sconto” anche ai “preavvisi” delle multe per divieto di sosta era sorto perché la norma che ha introdotto il beneficio (contenuta nel Decreto del Fare) parla espressamente solo delle ipotesi di “contestazione” (quando si viene fermati sul posto) e di “notifica” (quando si riceve il verbale a casa) della multa, tralasciando invece l’ipotesi del preavviso (che non è nemmeno previsto dal Codice della strada)
Proprio il fatto che il preavviso non sia previsto dal Codice della Strada aveva indotto alcuni Comuni a non considerarlo tra le ipotesi di “sconto”, e a negare, di conseguenza, la riduzione del 30% a molti degli automobilisti che, preavviso alla mano, l’avevano richiesta.
Il Ministero, in risposta ai numerosi quesiti provenienti da diversi corpi di Polizia locale, si è invece pronunciato in favore di un’interpretazione più “elastica” della norma, chiarendo una volta per tutte che, per motivi di semplificazione, anche alla fattispecie del preavviso (che ricade sotto la casistica della notifica) deve applicarsi lo sconto del 30% riconosciuto in caso di pagamento della multa entro 5 giorni.