In realtà esiste dal
2007, ma il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, conosciuto
come Fondo “Gasparrini” dal nome dell’onorevole che lo ha ideato, non era
operativo, perché mancava il Regolamento di attuazione. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha sopperito a tale mancanza emanando il Decreto
n. 37 del 22 febbraio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 86 del 12 aprile
scorso.
Che cos’è
È un Fondo le cui
risorse sono messe a disposizione di quelle famiglie che non riescono a pagare
le rate del mutuo dell’abitazione principale.
Chi può accedere
Per accedere al Fondo
il beneficiario deve risultare:
·
proprietario
dell’immobile oggetto del contratto
di mutuo;
·
titolare
di un mutuo (a tasso fisso, variabile e
misto) di importo
erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
·
titolare
di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore a 30 mila euro.
Inoltre il
beneficiario deve dimostrare di aver subito uno dei seguenti eventi, a patto
che esso sia avvenuto successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei
tre anni antecedenti alla richiesta di accesso al Fondo:
· cessazione
del rapporto di lavoro subordinato (fatta eccezione per risoluzione
consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di
vecchiaia o di
anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
dimissioni del lavoratore non per giusta causa) e documento attestante
lo stato di disoccupazione in corso;
·cessazione
dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409,
n. 3) del codice di procedura civile (prestazioni continuative e
coordinate) ad eccezione delle
ipotesi di risoluzione
consensuale, recesso datoriale per
giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa,
e documento attestante lo stato di disoccupazione in corso;
·morte o
riconoscimento di handicap
grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ovvero di
invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Come accedere al Fondo
·
Compilare apposito modello
disponibile a breve sul sito http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html, e su quello di Consap
·
Presentare il modulo di
richiesta di sospensione delle rate di mutuo, indicandone la durata, alla banca
con cui si è stipulato il contratto di mutuo
·
Allegare attestazione ISEE e
documentazione attestante l’evento responsabile delle difficoltà ad onorare le
rate di mutuo.
Per ulteriori indicazioni e specifiche
rivolgersi alla banca presso cui si è acceso il mutuo.
Altre tipologie di mutui inclusi nel Fondo
La sospensione del
pagamento delle rate si applica anche:
·
ai mutui oggetto di operazioni di emissione di
obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
·
ai
mutui erogati per portabilità tramite surroga
·
ai
mutui che hanno già fruito di altre
misure di sospensione, che non superino in totale i 18 mesi.
Tipologie di mutui esclusi dal Fondo
La sospensione del
pagamento delle rate non si applica nel caso di:
·
mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione
della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso,
anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una
procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
·
mutui
che abbiano fruito di agevolazioni
pubbliche;
·
mutui
per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si
verifichino gli eventi sopracitati, purché tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia
efficace nel periodo di sospensione stesso.
IMPORTANTE: la sospensione del pagamento delle rate di mutuo
non comporta l’applicazione di alcuna
commissione o spesa
di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive.