L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha prorogato
ulteriormente l’accordo ABI-Associazioni dei Consumatori per la “Sospensione
della quota capitale dei crediti alle famiglie”.
La
misura riguarda la sospensione della sola quota capitale per i seguenti
finanziamenti:
·
mutui garantiti da
ipoteca su abitazione principale
·
credito al consumo di
durata superiore a 24 mesi.
Durata della sospensione
·
12 mesi.
Mutui
Le condizioni per
l’interruzione del pagamento della quota capitale di un mutuo sono:
·
la sospensione o la
riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in
attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di
sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in
deroga, etc.).
Credito
al consumo
Le condizioni per l’interruzione del pagamento della quota capitale sono:
·
perdita del posto di
lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui
all’art. 409 del cpc;
·
morte;
·
handicap grave o
condizione di non autosufficienza;
·
sospensione o
riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in
attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di
sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in
deroga etc.).