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MUTUI: FONDO “GASPARRINI” OPERATIVO DAL 27 APRILE

A cura di

Adiconsum Web

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Anche se in realtà esiste dal 2007, il Fondo di
solidarietà per l’acquisto della prima casa, conosciuto come Fondo “Gasparrini” dal nome
dell’onorevole che lo ha ideato, sarà operativo dal 27 aprile 2013. È, infatti,
stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale
n° 86 del 12 aprile scorso, il Regolamento di attuazione disposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con il
Decreto n. 37 del 22 febbraio 2013.

 

Che
cos’è

È un Fondo le cui risorse sono messe a
disposizione di quelle famiglie che non riescono a pagare le rate del mutuo
dell’abitazione principale.

 

Chi può
accedere

Per accedere al Fondo il beneficiario deve
risultare:

·        
proprietario dell’immobile oggetto 
del  contratto  di mutuo;

·        
titolare di un mutuo (a tasso fisso, variabile  e 
misto) di importo
erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;

·        
titolare di un indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE) 
non superiore a 30 mila euro.

 

Inoltre il beneficiario deve dimostrare di aver
subito uno dei seguenti eventi, a patto che esso sia avvenuto successivamente
alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta
di accesso al Fondo:

 

·        
cessazione del rapporto di 
lavoro  subordinato (fatta
eccezione per risoluzione consensuale, risoluzione  per 
limiti di età con diritto a pensione 
di  vecchiaia  o  di  anzianità, licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo  soggettivo,  dimissioni del lavoratore non per giusta
causa) e documento attestante lo stato di disoccupazione in corso;

·        
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409,  n. 3) del codice di procedura civile (prestazioni
continuative e coordinate) ad 
eccezione  delle  ipotesi  di risoluzione consensuale, recesso datoriale
per  giusta  causa, 
recesso del lavoratore non per giusta 
causa,  e documento attestante lo
stato di disoccupazione in corso;

·        
morte  o  riconoscimento  di  
handicap   grave,   ai  
sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ovvero di invalidità civile non inferiore
all’80 per cento.

 

 

Come
accedere al Fondo

·        
Compilare
apposito modello disponibile a breve sul sito http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html, e su quello di Consap

·        
Presentare il
modulo di richiesta di sospensione delle rate di mutuo, indicandone la durata,
alla banca con cui si è stipulato il contratto di mutuo

·        
Allegare
attestazione ISEE e documentazione attestante l’evento responsabile delle
difficoltà ad onorare le rate di mutuo.

 

Per
ulteriori indicazioni e specifiche rivolgersi alla banca presso cui si è acceso
il mutuo.

 

Durata
della sospensione del pagamento del mutuo

·        
La sospensione
del pagamento delle rate di mutuo non può essere superiore a 18 mesi.

 

Altre
tipologie di mutui inclusi nel Fondo

La sospensione del pagamento delle rate si
applica anche:

·        
ai mutui oggetto di
operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite
ovvero di
cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

·        
ai mutui erogati per portabilità  tramite surroga

·        
ai mutui che hanno già fruito di
altre misure di sospensione
, che non superino in totale i 18 mesi.

 

Tipologie
di mutui esclusi dal Fondo

La sospensione del pagamento delle rate non si
applica nel caso di:

·        
mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al
momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i
quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione
del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata
avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

·        
mutui che abbiano fruito di agevolazioni
pubbliche
;

·        
mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del
rischio che si verifichino gli eventi sopracitati, purché tale assicurazione
garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

 

IMPORTANTE: la sospensione del
pagamento delle rate di mutuo non 
comporta l’applicazione di 
alcuna  commissione  o 
spesa  di  istruttoria ed avviene senza richiesta di
garanzie aggiuntive.

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