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Mutuo casa: accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione rate anche per i mutui di importo non superiore a 400mila euro. Scarica il nuovo Modulo

A cura di

Valeria Lai

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La conversione in legge del Decreto “Cura Italia” ha comportato delle gradite sorprese per chi ha un mutuo prima casa e non riesce a pagare le rate per l’emergenza coronavirus e vuole chiedere la sospensione dei pagamenti al Fondo Gasparrini.

L’art. 54 della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha esteso infatti la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate anche a mutui di importo non superiore a 400 mila euro e non più superiori a 250 mila.

Quando si può chiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa

Si può chiedere:

  • per mutui di importo non superiore a 400 mila euro
  • per mutui con ammortamento da più o da meno di 1 anno
  • per mutui accesi grazie al Fondo di garanzia Mutui Prima Casa
  • se si è già avuta una sospensione, a patto che il pagamento regolare sia ripreso per almeno tre mesi.

Importante: Per accedere al Fondo non è necessario presentare l’ISEE.

Quando non si può chiedere la sospensione delle arte del mutuo prima casa

  • Quando il mutuo riguarda un immobile appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Lavoratori ammessi alla sospensione delle rate

Possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo casa i lavoratori dipendenti soggetti a:

  • sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi CONSECUTIVI
  • riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi CONSECUTIVI, corrispondente ad una riduzione pari al 20% dell’orario complessivo
  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’autorizzazione dei trattamenti i sostegno al reddito.

Possono richiedere la sospensione del pagamento delle arte del mutuo casa i lavoratori autonomi e liberi professionisti che:

  • autocertifichino di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e nel trimestre precedente la domanda, o, qualora non sia trascorso un trimestre tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda,  più del 33% di fatturato rispetto a quello registrato nell’ultimo trimestre del 2019, a causa dell’emergenza coronavirus.

Per quanto tempo è concessa la sospensione del pagamento delle rate di mutuo

  • Per 6 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi
  • Per 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi
  • Per 18 mesi, e la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è superiore a 303 .giorni lavorativi consecutivi.

Durata della sospensione

Per 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020.

Che cosa fa in concreto il Fondo

  • A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo verserà alle banche gli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale calcolo sarà applicato sia alle istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del 17 marzo 2020  n. 18 anche a quelle già richieste e concesse, ma ancora non liquidate.

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o intermediari e nel caso il mutuatario richieda all’intermediario la sospensione del pagamento delle rate, sarà l’intermediario a provvedere, al pagamento degli interessi compensativi nella misura  pari  al  50% degli interessi maturati sul debito residuo  durante  il  periodo  di sospensione.

Si può richiedere la sospensione del pagamento delle  rate più volte?

  • Sì, anche per periodi non continuativi e per un periodo complessivo non superiore ai 18 mesi, il tutto subordinato alla dotazione del Fondo.

A chi inviare la domanda

La domanda va inviata esclusivamente alla BANCA presso cui è stato acceso il mutuo. Eventuali domande inviate alla Consap, la Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. non saranno prese in considerazione.

Funzionamento della procedura

  • La banca invia telematicamente la domanda di sospensione alla Consap entro 10 giorni dal ricevimento solo se la documentazione è completa
  • Consap ha 15 giorni solari consecutivi per concedere l’autorizzazione alla sospensione
  • La banca ha 5 giorni lavorativi per far conoscere al mutuatario l’esito della richiesta.

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Per maggiori info, consultare anche la Gazzetta Ufficiale

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