Lo ha riaffermato il
Garante per la privacy occupandosi del caso di un consumatore che dopo aver
acquistato dei prodotti medicali online, aveva iniziato a ricevere una newsletter
a carattere promozionale dall’azienda senza che egli avesse fornito un
esplicito e specifico consenso al suo ricevimento.
Navigando
il sito dell’azienda, il Garante rilevava che il consumatore non poteva procedere
all’acquisto se non dopo aver fornito un
generico consenso al “trattamento dei dati personali”. Inoltre,l’informativa fornita dalla società presentava profili
di inidoneità, perché non specificava le modalità di contatto per lo
svolgimento di attività a contenuto promozionale. Il Garante ha quindi vietato
alla società di proseguire tali pratiche, imponendole anche la riformulazione
del form con il quale si chiede il
consenso, l’integrazione del testo con le modalità utilizzate per il contatto
promozionale e, infine, l’adozione delle misure opportune affinché la
manifestazione del consenso da parte degli interessati al trattamento per
finalità di marketing non sia condizione necessaria per il perfezionamento dell’acquisto
tramite sito web.