Innanzitutto è bene chiarire che cos’è il
“no-show”? È la mancata presentazione di un passeggero su un volo o in un
albergo, che era stato da lui prenotato.
Ebbene la procedura adottata dalla compagnia aerea,
in questo caso Alitalia, in presenza di
“no-show” dei passeggeri, di cancellare il biglietto per il viaggio di ritorno o in caso di biglietto
sequenziale le tratte successive, è stata riconosciuta dall’Autorità per la
concorrenza ed il mercato una pratica commerciale scorretta.
Non solo. L’Agcm ha anche contestato ad Alitalia la
mancanza di
una procedura, semplice e non costosa, che consenta al consumatore di avvisare
il vettore sulla sua intenzione di utilizzare il trasporto successivo, pur non
avendo usato il precedente, e l’applicazione di un sovraprezzo (quasi come un
altro biglietto).
Il “no-show rule”
scorretto era stato contestato anche ad altre compagnie aeree, quali Lufthansa
ed Air France, che però si sono messe in regola. Non così ha fatto Alitalia,
nonostante i ripetuti richiami dell’Antitrust a partire dal 2013.
IMPORTANTE: in caso di
contenziosi con Alitalia, ricordiamo che è in vigore la conciliazione
paritetica, per la risoluzione stragiudiziale della vicenda. Per attivarla, recati
presso la sede Adiconsum
più vicina. In caso di “no-show rule” scorretto adottato da compagnie non
italiane, contatta il CEC Italia,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, telefonando allo 06 44238090 oppure inviando una mail a:
info@ecc-netitalia.it