Il Parlamento e il Consiglio Ue si sono accordati sulle nuove regole di
protezione per i viaggiatori che acquistano o si confezionano pacchetti di
vacanze on line. Novità molto significativa: si ridefinisce il concetto di
“pacchetto” vacanze, poiché vengono inclusi tutti i servizi
aggiuntivi (dai voli al noleggio di auto) che vengono acquistati
entro 24 ore anche se su siti differenti da quello dell’acquisto principale. La
direttiva, una volta completato l’iter legislativo, aggiorna il testo in vigore
dal 1990 tenendo conto in particolare la realtà delle prenotazioni online. Tra
le principali novità, la garanzia di rimborso e rimpatrio in caso di fallimento
dell’operatore durante il periodo di vacanza, l’opzione di poter cancellare
senza costi la prenotazione di un pacchetto vacanze qualora il suo costo
aumentasse di oltre l’8% rispetto al preventivo iniziale, il diritto che
vengano fornite fino a tre notti di pernottamento supplementare in caso di
vacanza forzatamente prolungata o alterata da calamità naturali o atti di
terrorismo. Infine, altra novità molto importante dal punto di vista del
Diritto dei Consumatori, è che dovranno essere chiaramente indicati un numero
da chiamare in caso di emergenze ed il nome della società responsabile per le
garanzie offerte.
protezione per i viaggiatori che acquistano o si confezionano pacchetti di
vacanze on line. Novità molto significativa: si ridefinisce il concetto di
“pacchetto” vacanze, poiché vengono inclusi tutti i servizi
aggiuntivi (dai voli al noleggio di auto) che vengono acquistati
entro 24 ore anche se su siti differenti da quello dell’acquisto principale. La
direttiva, una volta completato l’iter legislativo, aggiorna il testo in vigore
dal 1990 tenendo conto in particolare la realtà delle prenotazioni online. Tra
le principali novità, la garanzia di rimborso e rimpatrio in caso di fallimento
dell’operatore durante il periodo di vacanza, l’opzione di poter cancellare
senza costi la prenotazione di un pacchetto vacanze qualora il suo costo
aumentasse di oltre l’8% rispetto al preventivo iniziale, il diritto che
vengano fornite fino a tre notti di pernottamento supplementare in caso di
vacanza forzatamente prolungata o alterata da calamità naturali o atti di
terrorismo. Infine, altra novità molto importante dal punto di vista del
Diritto dei Consumatori, è che dovranno essere chiaramente indicati un numero
da chiamare in caso di emergenze ed il nome della società responsabile per le
garanzie offerte.
http://www.consilium.europa.eu/it
http://www.europarl.europa.eu/portal/it