Il
prestatore d’opera,
prendendo in consegna il bene del committente per eseguire la prestazione
principale, assume anche l’obbligo di custodia dello stesso fino alla consegna. Laddove il bene
subisca dei danni egli risponde dell’inadempimento della propria obbligazione, salva la prova di aver
adottato tutte le precauzioni suggerite dalle circostanze, secondo un criterio
di ordinaria diligenza parametrato alle sue competenze professionali.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 11796/15; depositata l’8
giugno)
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