Mancavano solo loro all’appello, ma
dal 1° marzo anche i viaggiatori che utilizzano i pullman per spostarsi
all’interno dell’Unione europea godranno di un’adeguata tutela. La Commissione
europea, infatti, dopo
aver varato norme per i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e
marittimo, ha emanato il Regolamento n° 181/2011 sulla tutela di chi viaggia
all’interno dell’Unione europea avvalendosi di autobus e pullman.
Ecco i diritti sanciti dal
Regolamento:
Informazione
·
Diffusione
e pubblicazione delle informazioni a carattere generale sui diritti dei
viaggiatori di autobus/pullman nelle stazioni e via internet e prima e durante
il viaggio
Tariffe
e condizioni contrattuali
·
Nessuna discriminazione
basata sulla cittadinanza
Overbooking, cancellazione e ritardo della corsa
·
Rimborso del
prezzo del biglietto o “reinstradamento” (una sorta di riprotezione) su altro
pullman in caso di emissione di biglietti superiore ai posti disponibili
(overbooking), cancellazione o ritardo superiore a 2 ore della corsa (per
distanze superiore ai 250 km)
·
Ulteriore
rimborso del 50% del prezzo del biglietto (oltre al rimborso pieno), nel caso
in cui, per overbooking, cancellazione o ritardo superiore alle 2 ore
dall’orario di partenza e sempre per distanze superiori ai 250 km, la società
di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e
reinstradamento
·
Assistenza
(pasti e bevande) ed eventuale sistemazione in albergo, in caso di
cancellazione o ritardo oltre i 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle
3 ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km).
Incidenti stradali
·
Risarcimento
in caso di decesso, lesioni, perdita o danneggiamento del bagaglio
Reclami
·
Istituzione
di un sistema di gestione dei reclami da parte della società di trasporti
Persone disabili o a mobilità ridotta
·
assistenza
gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus
·
risarcimento
in caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità;
Il Regolamento prevede inoltre l’istituzione
in ogni Stato membro di un’Authority nazionale in grado di garantirne
l’applicazione e, nei casi di mancato rispetto, di comminare sanzioni.