Anche la validità
delle patenti di guida, come per i documenti
d’identità, è stata prorogata. La proroga è valida solo in
occasione del primo rilascio o del primo rinnovo. La scadenza cui fare
riferimento è la data di compleanno immediatamente successiva del titolare.
Tale modifica riguarda le patenti di categoria AM, A1, A, B1, B
e BE, quelle cioè che hanno una durata ordinaria.
Non si applica:
·
alle patenti di categorie C
e D;
·
alle patenti di durata
limitata a seguito di giudizio reso dalla Commissione medica legale;
·
alla Carta di
qualificazione del conducente (CQC), poiché non riveste la natura di documento
di identità. Si tratta, infatti, solo di un certificato di qualificazione
professionale necessario alla conduzione di veicoli nello svolgimento di
attività di carattere professionale legata all’autotrasporto.