L’accordo con il quale le parti, proprietarie di unità
immobiliari in un edificio condominiale, si trasferiscano reciprocamente
diritti immobiliari su porzioni di proprietà esclusiva e di proprietà comune,
devono rivestire la forma scritta ad sustantiam.
Corte di
Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 25140/15; depositata il 14 dicembre
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