Maria Damanaki, commissario europeo per la pesca e gli affari marittimi, aveva voluto inserire nella proposta legislativa della Commissione Ue, sulle nuove norme per l’etichettatura dei prodotti ittici, l’obbligo di indicare la data di cattura del pescato, ma il Parlamento europeo, nella sua plenaria di settembre, ha votato un testo emendato in cui tale informazione ha assunto carattere facoltativo.
Struan Stevenson, eurodeputato inglese, vicepresidente della Commissione parlamentare pesca e relatore del provvedimento adottato, nel dibattito che ha preceduto la votazione, ha affermato che il testo propone numerose novità in materia di etichettatura, tra cui la necessità di informazioni ai consumatori chiare e complete sull’origine, il metodo e la data di produzione dei prodotti, al fine di permettere loro di compiere scelte informate. In particolare la zona di cattura del pesce, nell’opinione del relatore, deve essere espressa in termini familiari al consumatore. Al momento, infatti, la normativa vigente prevede che l’obbligo di informazione sull’origine del prodotto ittico possa essere soddisfatto con la mera indicazione della “zona FAO”, ossia di un codice numerico di difficile interpretazione per il consumatore. Qualora correttamente interpretate, inoltre, le zone FAO forniscono un’indicazione assai vaga e imprecisa, riferendosi a quadranti molto vasti (ad esempio: Zona FAO n. 21 = Oceano Atlantico nord-occidentale; Zona FAO n. 57 = Oceano Indiano).
Stevenson ha inoltre sottolineato la proposta di rendere obbligatoria l’indicazione della data di sbarco a terra del pescato, mentre – come si è detto – la data di cattura sarebbe volontaria. L’emendamento riflette ovviamente il tentativo di conciliare gli interessi dei piccoli pescatori – che possono avvantaggiarsi della facoltà di indicare la data di cattura esaltando la maggior freschezza di un prodotto che in genere è pescato e sbarcato nel giro di poche ore – con quelli delle imprese maggiori, che con le loro imbarcazioni industriali spesso scaricano a terra il prodotto giorni e giorni dopo averlo pescato. È però altrettanto ovvio che, ai fini dell’informazione del consumatore, l’obbligo di indicazione in etichetta della sola di sbarco risulterebbe inutile, se non addirittura fuorviante.
Il testo modificato dall’Assemblea di Strasburgo passa ora all’esame del Consiglio Ue.