Non basta, da solo, l’invio di
un atto al corretto indirizzo del destinatario per presumere che il
destinatario ne abbia avuto conoscenza. A tal fine, occorre che il plico sia
effettivamente giunto a destinazione, non valendo il principio di presunzione di
conoscenza se il documento è stato consegnato a soggetto del tutto estraneo al
destinatario.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 11744/15; depositata l’8 giugno)
http://www.dirittoegiustizia.it/