Come precisato in un comunicato del
Ministero dello Sviluppo Economico, il DDL Concorrenza in tema di
telecomunicazioni ha lasciato invariate le disposizioni generali in materia di
recesso anticipato dai contratti di telefonia, intervenendo invece sui costi di
uscita dalle eventuali promozioni legate ai contratti.
Costi
di uscita dalle promozioni telefoniche
Il DDL ne ha modificato:
·
la
durata: al massimo 24 mesi
·
l’entità:
proporzionale al valore del contratto e alla durata della promozione residua
Inoltre, il DDL prevede una serie di
obblighi degli operatori sia nei confronti del consumatore che dell’Autorità
per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom):
·
verso
il consumatore: informativa esaustiva in merito all’esistenza dei costi di
uscita e all’entità di tali costi
·
verso
l’Autorità garante per le comunicazioni: spiegazione analitica dei costi di
uscita richiesti sulla base delle spese effettivamente sostenute.
IMPORTANTE: ricordiamo che il DDL
Concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri è un disegno di legge e come
tale le proposte in esso contenute dovranno passare il vaglio di Camera e
Senato.