Lo “Sconsiglio” è un termine che molti viaggiatori loro malgrado conoscono e che purtroppo non è foriero di buone notizie. Il termine viene coniato dal Ministero degli Affari esteri, la Farnesina, quando in caso di particolari eventi, una località assume carattere di pericolosità per la sicurezza delle persone che vi si recano in visita. Per scoprire la lista dei luoghi con lo “sconsiglio” visitare il sito www.viaggiaresicuri.it
Che cosa succede a chi ha prenotato, magari in tempi non sospetti, un viaggio in una località col veto del ministero degli Esteri?
Luoghi con “sconsiglio” della Farnesina
La legge stabilisce che nel caso di viaggi in luoghi sui quali pende lo “sconsiglio” della Farnesina:
•in caso di rinuncia al viaggio, il viaggiatore ottiene il rimborso di quanto versato.
Luoghi senza “sconsiglio”, ma vicino a luoghi “sconsigliati”
•non è previsto alcun rimborso in caso di rinuncia del viaggio
•in caso di mancato godimento di servizi inclusi nel pacchetto turistico perché situati in luoghi “sconsigliati”, è possibile chiedere la restituzione di quanto versato.
Adiconsum insieme ad altre Associazioni Consumatori ha siglato un protocollo d’intesa con Astoi – Associazione di categoria dei Tour Operator, aderente a Confindustria, che prevede in caso di contenzioso consumatore-tour operator l’attivazione della procedura di conciliazione paritetica per la risoluzione della controversia.
In tal caso il consumatore può contattare una delle sedi territoriali di Adiconsum e chiedere di attivare la Conciliazione.