La legge 183/2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che la Pubblica Amministrazione e i gestori dei servizi non possono né chiedere, né accettare certificati da un privato.
In particolare la legge prevede che:
· i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni riguardanti stati e qualità di un privato, come residenza, situazione penale ecc., sono validi e utilizzabili dal privato solo nei rapporti con un altro privato;
· per conoscere stati e qualità di un privato le Pubbliche amministrazioni e i gestori possono:
1. ottenere i dati direttamente dagli enti che li possiedono;
2. richiedere al privato una autocertificazione, in seguito visionata dai funzionari pubblici per evitare una dichiarazione infedele.
I certificati si distinguono in 2 tipologie:
· quelli a validità illimitata, come quelli che
attestano stati e qualità che non si possono modificare (esempio i certificati di nascita o i titoli di studio);
· quelli a sei mesi dalla data del rilascio, come quelli che contengono notizie modificabili nel tempo (esempio residenza), a meno che le norme non prevedono una durata più lunga.