La novità
più significativa è che l’attestato di rischio non sarà più cartaceo, ma
telematico.
Ma
procediamo con ordine. Innanzitutto:
Che cos’è l’attestato di rischio
È il
documento che riporta:
·
la
classe di merito di appartenenza dell’assicurato
·
il
numero degli incidenti intervenuti negli ultimi anni.
Come cambia l’attestato di rischio
Il Codice
delle Assicurazioni stabilisce che:
·
la
consegna del nuovo attestato avvenga per via telematica e non più cartacea
·
la
consegna dell’attestato venga fatta non solo al contraente (cioè
all’assicurato), ma anche agli “aventi diritto”, come ad esempio il
proprietario della macchina, qualora sia diverso dal contraente
·
l’impresa
acquisisca l’attestato per via telematica in sede di stipula del contratto di
assicurazione
·
la
trasformazione dell’attestato di rischio da statico a dinamico con
l’inserimento sia dei dati degli aventi diritto che dei danni liquidati in caso
di incidente.
In
che cosa consiste la consegna dell’attestato per via telematica
Significa che l’attestato viene
messo a diposizione sul sito internet della compagnia di assicurazione
nell’area riservata alle posizioni assicurative.
Il contraente ha facoltà di
richiedere altre modalità aggiuntive di consegna dell’attestato fra quelle
previste dall’impresa: posta elettronica,
app per smartphone/tablet, social network, ecc..
Obblighi
delle imprese di assicurazione
Il Codice delle Assicurazioni
prevede che pubblichino sulla home page del proprio sito internet:
·
come
richiedere le credenziali di accesso all’area riservata
·
le
modalità telematiche di consegna aggiuntive.
Tali informazione devono essere
fornite dalle imprese anche per iscritto in occasione della sottoscrizione del
contratto.
Cosa
succede se il contratto di assicurazione viene acquisito tramite un
intermediario (agenzia)?
L’impresa di assicurazione è
obbligata, qualora l’avente diritto ne faccia richiesta, a consegnare all’intermediario
copia cartacea dell’attestato, che però non può essere utilizzato per
sottoscrivere un nuovo contratto.
La consegna cartacea dell’attestato
non esime la compagnia a non consegnare l’attestato per via telematica.
Cosa
succede se l’attestato di rischio non risulta nella Banca Dati?
Se in sede di stipula del contratto,
l’impresa nel momento di acquisizione telematica dell’attestato, non lo trova
presente nella banca Dati, acquisisce l’ultimo attestato presente e richiede al contraente una dichiarazione
per il periodo residuo che permetta di ricostruire la sua posizione
assicurativa.
In questo modo è possibile comunque
stipulare un nuovo contratto.
Tempi
della dematerializzazione dell’attestato di rischio
L’entrata in vigore decorre con
riferimento ai contratti Rc auto in scadenza dal 1° luglio 2015.