Il fondo di garanzia
non deve risarcire il danno causato da vettura di cui non sia stata provata la
mancanza di assicurazione. In tema di sinistro stradale e quindi di
responsabilità aquiliana, l’onere della prova costituisce un principio, formale
e sostanziale, omnibus: così, il danneggiato è tenuto a dimostrare ogni elemento utile ai
fini della configurabilità della responsabilità
del terzo, privato e/o pubblico, e quindi della risarcibilità, in termini di an et quantum.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 15089/15; depositata il
17 luglio)
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