S.C. è imputato per il reato di cui all’art. 256, comma 2 d.lgs. 1526, concernente l’abbandono di rifiuti, costituiti da materiali di risulta provenienti da demolizione, misti a terriccio, su un’area di sua proprietà ove erano eseguiti, nel suo interesse, lavori di riempimento di un piazzale e spianamento di materiali in forza di contratto stipulato con il coimputato P.G., titolare dell’omonima ditta individuale. La Corte stabilisce che il committente non ha alcun potere giuridico di impedire l’evento del reato di abusiva gestione dei rifiuti commesso dall’appaltatore, poiché ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori nel suo ma non gli è consentito interferire sullo svolgimento dei lavori a tutela degli interessi ambientali, salvo nel caso in cui questi coincidano col suo interesse contrattuale. Ha la facoltà di controllare la qualità dei materiali utilizzati per il riempimento del terreno, ma non il potere (e non certamente l’obbligo) di chiedere all’appaltatore se è abilitato allo smaltimento dei rifiuti e, tanto meno, di impedire all’appaltatore non autorizzato di smaltire i rifiuti che lui utilizza per lo svolgimento dell’appalto. Quindi, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare casi in cui, per la particolarità dell’obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull’attività dell’appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto.
Corte di Cassazione Penale n. 12971, sez. 3 del 26/3/2015
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