Il 4 gennaio scorso è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 3/2013, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 dicembre 2012, che attua il famoso e temuto “redditometro”, lo strumento di accertamento sintetico ideato per contrastare l’evasione fiscale tramite la verifica della coerenza tra i redditi dei contribuenti e le loro spese.
In sostanza, il redditometro è lo strumento attraverso il quale, a partire da marzo 2013, il Fisco potrà comparare le spese sostenute dal contribuente (uscite) con il reddito dichiarato (entrate), e verificare la coerenza (o lo scostamento) tra i due valori.
Per la determinazione sintetica del reddito dei contribuenti, il redditometro prenderà in considerazione un elenco di oltre 100 voci di spesa, divise in 11 categorie: un paniere che spazia dall’alimentare e dall’abbigliamento al tempo libero, passando per il consumo di energia elettrica e gas, assicurazioni e mezzi di trasporto, spese per la casa, istruzione, sanità, telefoni cellulari, beni e servizi di altra natura ed investimenti di vario tipo.
Le tipologie di famiglia che il redditometro prenderà in considerazione saranno ben 55: 11 categorie di base (single, coppie più o meno giovani, con o senza figli) declinate in 5 diverse aree geografiche: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole.
Il redditometro misurerà la correttezza delle dichiarazioni dei redditi a partire dall’anno di imposta 2009 (quindi i redditi dichiarati nel 2010), partendo dalle spese effettivamente sostenute e documentate (dati disponibili o Anagrafe tributaria) o determinate “induttivamente” tenendo conto della spesa media Istat per gruppi e categorie di consumi e del nucleo familiare di appartenenza del contribuente. Si considerano anche le spese per coniugi o familiari a carico, mentre sono escluse quelle per beni o servizi relativi ad attività di impresa o esercizio di arti e professioni.
Nel caso in cui dall’accertamento risulti uno scostamento tra il reddito dichiarato e le spese rilevate superiore ad un margine di tolleranza del 20%, scatterà un accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Spetterà al contribuente, che sarà convocato dall’Agenzia delle Entrate, l’onere della prova di giustificare lo scostamento, dimostrando che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto con redditi di soggetti diversi dal contribuente o diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, o esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o ancora esclusi dalla formazione della base imponibile.