Dal 1° luglio è entrato in vigore il comma 910 della legge 205/2017 che disciplina le modalità di pagamento della retribuzione (anticipi compresi).
Ecco le forme di pagamento accettate:
- Bonifico su conto identificato da codice iban indicato dal lavoratore
- Pagamento elettronico
- In contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- Assegno circolare o bancario consegnato direttamente al lavoratore (in caso di impedimenti accertati è possibile nominare un delegato)
Applicazione
Le nuove modalità di pagamento rintracciabile riguarderanno:
- I rapporti di lavoro subordinato, come definito dall’art. 2094 del Codice Civile;
- Rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- Contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Chi non rientra
- Rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni (per i quali il divieto di pagamento in contanti per importi superiori a 1.000 euro esiste già)
- I lavoratori rientranti nei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi famigliari e domestici (es. colf o badanti).
I chiarimenti
Secondo quanto riportato su Il Sole 24 Ore, la formulazione letterale della norma potrebbe permettere il pagamento in contati per le somme che non rappresentano fiscalmente o previdenzialmente retribuzione (es. rimborsi per le spese di trasferta e trasferimento).
Le sanzioni
Non rispettare le regole costa caro: le multe previste per il datore di lavoro o committente che non adempie agli obblighi di legge vanno da 1.000 fino a 5.000 euro.