Il Tribunale di Milano ha ordinato all’amministratore di un condominio il ripristino immediato dell’erogazione del riscaldamento, perché lesivo del diritto sancito dalla costituzione di tutela alla salute.
L’amministratore, infatti, aveva fatto valere quanto disposto dall’art. 63, comma 3, che gli consente, in caso di morosità dei condomini, di estrometterli dall’uso di beni e servizi comuni, ma anche dalla fruizione di servizi che possono essere goduti in maniera separata, come il riscaldamento, nel caso in cui esso sia centralizzato.
Nonostante, quindi, l’art. 63, comma 3, il Tribunale ha decretato che la sospensione di un servizio, come il riscaldamento, non può essere applicato nei confronti di un condomino/condominio moroso.