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RYANAIR CANCELLA I VOLI E L’ANTITRUST APRE ISTRUTTORIA PER PRATICHE SCORRETTE…

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Adiconsum Web

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Si è aperto un nuovo capitolo nella vicenda degli
oltre 2.000 voli cancellati dalla compagnia low cost Ryanair. Nei giorni
scorsi, infatti, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha aperto
un’istruttoria nei confronti della compagnia low cost irlandese per presunte
pratiche commerciali scorrette.

 

Due sono le pratiche “incriminate”: la scarsa
diligenza della compagnia nella sua gestione e organizzazione e l’insufficiente
informativa fornita ai consumatori sull’esercizio dei loro diritti, richiamando
tra questi soltanto il rimborso e la modifica del biglietto, ma non ad esempio,
la compensazione pecuniaria.

 

Ricordiamo, infatti, che in caso di cancellazione e
di ritardo di un volo, la compensazione pecuniaria varia da 250 a 600 euro a
seconda della tratta e della distanza in km.

 

La compensazione pecuniaria, comunque non è dovuta
se:

·     
l’avviso viene
inviato almeno 2 settimane prima della partenza
del volo

·     
l’avviso viene
inviato tra 2 settimane e 7 giorni rispetto
alla data della partenza del volo cancellato, con l’offerta della compagnia di
un volo alternativo il cui orario di partenza non può però essere anticipato
più di 2 ore rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non
può essere superiore alle 4 ore

·     
l’avviso viene
invia in un tempo inferiore a 7 giorni
rispetto alla data di partenza del volo cancellato, ma con l’offerta di un volo
alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di 1 ora
rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere
superiore alle 2 ore.

 

AVVISO AI PASSEGGERI

·     
Diffidate dei siti
internet che promettono di farVi ottenere la compensazione pecuniaria in caso
di volo cancellato. Innanzitutto, perché come riportato sopra, il risarcimento
è regolato dal Regolamento  261/2004 e
non sempre è dovuto e poi perché tali siti Vi chiedono il pagamento di una
commissione per assisterVi nella richiesta alla compagnia aerea. La compensazione pecuniaria, qualora ne sussistano
le condizioni, è infatti un Vostro diritto e non è dovuto alcun pagamento per ottenerla.

 

Per far valere i Vostri diritti in caso di aziende
con sede in un Paese diverso dall’Italia, come Ryanair, rivolgeteVi al Centro Europeo Consumatori Italia,
punto di contatto nazionale della rete ECC-Net voluta dalla Commissione europea
in ogni Stato membro per dirimere i contenziosi transfrontalieri
consumatori-imprese.

 

Il CEC Italia Vi assiste in maniera del
tutto GRATUITA.

 

Centro Europeo Consumatori
Italia

Tel. 06 44238090

E-mail: info@ecc-netitalia.it

via chat tramite il sito https://www.ecc-netitalia.it/it/


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