La cancellazione delle migliaia di voli ad opera
della compagnia low cost Ryanair ha richiamato l’attenzione anche dell’Autorità
garante della Concorrenza e del Mercato, tanto che nei giorni scorsi,
l’Autorità ha reso noto di aver aperto un’istruttoria nei confronti del vettore
aereo per presunte pratiche commerciali scorrette.
L’Antitrust contesta a Ryanair:
1.
la negligenza
nella gestione e organizzazione delle attività, non potendo non sapere quale
fosse la situazione delle ferie dei propri dipendenti
2.
l’incompleta
informativa fornita ai passeggeri dei voli cancellati, richiamando solo
l’esercizio di alcuni diritti sanciti dal Regolamento CE 261/2004 in caso di cancellazione
di un volo quali il rimborso o la modifica del biglietto, ma omettendo di
menzionare in alcuni casi un altro diritto che è quello della compensazione
pecuniaria ossia di un risarcimento.
Il Regolamento europeo stabilisce che la
compensazione pecuniaria varia da 250 a 600 euro a seconda della tratta e della
distanza in km della destinazione. Non sempre però è dovuta. Ad esempio non è
dovuta se:
·
l’avviso viene
inviato almeno 2 settimane prima della partenza
del volo
·
l’avviso viene
inviato tra 2 settimane e 7 giorni rispetto
alla data della partenza del volo cancellato, con l’offerta della compagnia di
un volo alternativo il cui orario di partenza non può però essere anticipato
più di 2 ore rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non
può essere superiore alle 4 ore
·
l’avviso viene
invia in un tempo inferiore a 7 giorni
rispetto alla data di partenza del volo cancellato, ma con l’offerta di un volo
alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di 1 ora
rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere
superiore alle 2 ore.
Auspichiamo che l’istruttoria si concluda nel più
breve tempo possibile.