Ha fatto valere quanto disposto nel Codice del
Consumo, il Giudice di Pace di Bergamo chiamato in causa da una famiglia che a
seguito dello “sconsiglio” della Farnesina si era vista costretta ad annullare
un pacchetto turistico acquistato dal tour operator Going s.r.l. di Milano.
Alla richiesta di rimborso avanzata dalla famiglia,
il tour operator rispondeva trattenendone una parte quale quota di iscrizione e
gestione della pratica.
La famiglia si rivolgeva all’Adiconsum di Bergamo
che a sua volta si rivolgeva al Giudice di Pace per far valere il diritto dei
consumatori ad ottenere il rimborso totale.
Il Giudice di Pace di Bergamo accoglieva pienamente
le richieste presentate dall’Adiconsum per conto della famiglia in questione,
citando espressamente nella motivazione della sentenza che : “la norma (ndr del Codice del Consumo)… non ammette
nessuna trattenuta a compensazione dell’attività espletata dalla convenuta per
il pacchetto turistico o per il pagamento della quota a saldo di chissà quale
associazione…” e condannava la Going srl al rimborso di quanto ancora dovuto,
maggiorato degli interessi maturati e delle spese legali.
Questa è la prima sentenza emessa da un giudice
italiano sul tema di rimborso in caso di annullamento di un viaggio a seguito
di uno “sconsiglio” e riveste una particolare importanza, in quanto rappresenta
un precedente giurisprudenziale, al
quale casi simili possono richiamarsi.
Nell’eventualità di consumatori con casi simili,
rivolgiamo loro l’invito a contattare le nostre sedi Adiconsum.