Per
poter usufruire dei servizi online, tipo la gestione della propria scheda
anagrafica, vedere i propri consumi e ricevere la fatturazione, un’impresa non può obbligare il consumatore ad
accettare di ricevere le offerte pubblicitarie. È quanto ha stabilito il
Garante della privacy, a seguito di alcune segnalazioni, riscontrando la
pratica di un’azienda di energia e gas, che non concedeva altra possibilità di
scelta ai propri utenti per poter usufruire dei servizi online. I consumatori
per poter ottenere il contratto dovevano, infatti, per forza barrare la casella
comprendente anche il consenso all’invio delle comunicazioni commerciali.
L’informativa sulla privacy prevede due step per la conclusione dell’iter di un
contratto: il primo consenso per concludere il contratto; il secondo per
ricevere comunicazioni commerciali. In un senso o nell’altro, comunque, il
consenso deve essere condizionato, ma libero, specifico e informato.
Nel corso dell’istruttoria, inoltre, il Garante ha appurato che il
ramo aziendale della fornitura del gas era stato acquisito da un’altra società,
che non aveva provveduto, come previsto dalla normativa, a inviare ai nuovi
clienti l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Il Garante ha quindi vietato alla società principale di utilizzare i
dati personali acquisiti e alla società del gas di rispettare la normativa
sulla privacy. Il Garante si riserva di “verificare,
con autonomi procedimenti, la sussistenza dei presupposti per contestare le
sanzioni amministrative per le violazioni commesse”.