Non c’è nessuna distinzione tra gli
strumenti di pagamento utilizzati da un compratore per l’acquisto di un servizio o di
un bene sia esso un bonifico on line, un bollettino cartaceo o un pagamento con
carta di credito e pertanto nessuna spesa aggiuntiva può essere richiesta dal
beneficiario in virtù del sistema di pagamento prescelto dal consumatore. Tutto
questo a prescindere dal tipo di beneficiario, e quindi anche nel caso di un
gestore telefonico.
Lo ha precisato la Corte di Giustizia europea, chiamata a pronunciarsi sulle
spese aggiuntive applicate da un gestore di telefonia mobile austriaca a quei consumatori che pagavano il servizio con bonifico online o
con bollettino cartaceo, ma non se pagavano con carta di credito o con addebito
automatico sul conto corrente bancario.
La Corte di Giustizia europea ha
sentenziato che:
·
l’articolo 52, paragrafo 3, della Direttiva sui
servizi di pagamento nel mercato interno (2007/64/CE) si applica anche ad un
rapporto contrattuale instaurato tra un gestore di telefonia mobile, in qualità
di beneficiario, e il suo cliente, in qualità di pagatore;
·
l’articolo 4, punto 23, della stessa Direttiva, non
fa distinzioni tra la procedura di emissione di un ordine di bonifico con
bollettino di pagamento con firma autografa del pagatore e la procedura di
emissione di un ordine di bonifico online. Sia l’uno che l’altro costituiscono
strumenti di pagamento;
·
l’articolo
52, paragrafo 3, conferisce agli Stati membri la facoltà di vietare in maniera
generale ai beneficiari ( e quindi a tutti ivi compresi i gestori telefonici) di
imporre al pagatore spese per l’utilizzo di qualsiasi strumento di pagamento, a condizione che la normativa nazionale, nel
suo complesso, tenga conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di
promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci, cosa che spetta al giudice
del rinvio verificare.
Su
quest’ultimo punto, quindi la decisione della Corte di Giustizia della UE
fornisce un’interpretazione della normativa comunitaria al caso per cui è stata
chiamata a pronunciarsi, ma lascia poi al giudice competente a livello
nazionale – che ha ritenuto di promuovere il rinvio alla Corte – la decisione
sul caso concreto che, nel caso di specie, è il corrispondente livello in
Austria della Corte di Cassazione (in Italia).